Art. 3.
(Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione).

      1. Per ogni bacino idrografico è predisposto un bilancio idrico entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'autorità responsabile per la redazione e per l'approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i princìpi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, al fine di assicurare:

          a) il diritto all'acqua;

 

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          b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

          c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

      3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della citata direttiva 2000/60/CE sull'informazione e la consultazione pubblica.
      4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità stabilite all'articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
      5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque devono considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, in conformità al principio «chi inquina paga», previsto dall'articolo 9 della citata direttiva 2000/60/CE, fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
      6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
      7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite «destinabili all'uso umano», non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono

 

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essere destinate a usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
      8. Per tutti i corpi idrici devono essere garantiti la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE attraverso:

          a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

          b) l'uso corretto e razionale delle acque;

          c) l'uso corretto e razionale del territorio.

      9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
      10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, devono essere aggiornati adeguandoli ai princìpi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui al presente articolo.
      11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.